L’ABF è un sistema di risoluzione delle controversie che sorgono tra cliente e banca, altri intermediari finanziari e Poste Italiane. Ovviamente, in materia di operazioni servizi bancari e finanziari.
Sempre più spesso accade che i consumatori si rivolgano all’ABF, in quanto più conveniente in termini di risparmio di tempo e denaro. Infatti, oltre a risparmiare notevolmente tempo, rispetto ad un annoso giudizio innanzi ad un tribunale, si risparmiano spese legali e compensi spettanti al patrocinatore.
L’Arbitro Bancario Finanziario è un sistema stragiudiziale, di tipo decisorio, ovvero decide, secondo diritto, chi ha ragione e chi torto. Tuttavia le sue decisioni non hanno il valore vincolante ed esecutivo per le parti come quello proprio delle sentenze.
La decisione assunto dall’ABF si basa su tutta la documentazione prodotta, entro i termini concessi per la produzione. Una volta che si è formato il fascicolo, l’ABF nel termine di 90 giorni, può comunicare il dispositivo e nei successivi 30 giorni la decisione completa di motivazione. Il termine di 90 giorni si potrà prorogare, qualora la controversia sia di particolare complessità.
L’intermediario, deve adempiere nel termine di 30 giorni, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della decisione completa di motivazione. Ma come detto sopra le decisioni dell’ABF non sono vincolanti e pertanto non hanno l’effetto esecutivo delle sentenze emesse dal giudice.
Però, qualora l’intermediario non esegua quanto deciso dall’ABF, il suo inadempimento sarà reso pubblico sul sito dell’ABF per ben 5 anni. Ed inoltre sarà messo in evidenza, per la durata di sei mesi, sulla pagina web dell’intermediario stesso. Ad ogni modo, il ricorso all’ABF, non preclude il ricorso all’autorità giudiziaria, qualora sia insoddisfacente l’esito.