Guide legali

SUCCESSIONI EREDITARIE

Adempimenti in caso di successione

Le successioni ereditarie

Dalla denuncia di morte alla dichiarazione di successione ecco quali sono gli adempimenti per il passaggio del patrimonio da un soggetto a un altro

  • L’apertura della successione
  • La denuncia di morte
  • La dichiarazione di successione
  • La consegna dei documenti del defunto
  • I contratti stipulati dal de cuius

L’apertura della successione

Con la morte del soggetto, si apre la sua successione ereditaria. La successione rappresenta il passaggio generazionale del patrimonio (attivo e passivo) da un soggetto ad un altro.

La denuncia di morte

Nel brevissimo termine, gli eredi dovranno, entro 24 ore dal decesso, presentare la denuncia di morte presso l’Ufficio dello Stato Civile del Comune (tale dichiarazione può essere effettuata dall’impresa di onoranze funebri prescelta) e, prima della sepoltura, dovranno rivolgersi presso l’Ufficio dello Stato civile per l’avvio delle pratiche cimiteriali.

La dichiarazione di successione

Gli eredi sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di successione, presso L’Agenzia delle Entrate competente, entro un anno dal decesso. In presenza di più eredi non vi è alcuna gerarchia in merito al soggetto onerato: la dichiarazione presentata da un erede è efficace per tutti gli eredi e legatari.

I presupposti

La dichiarazione di successione non deve essere presentata nel caso in cui si verifichino, congiuntamente, i seguenti presupposti:

  • l’eredità sia devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del de cuius;

  • l’attivo ereditario abbia un valore non superiore ad euro 25.822,84 e non comprenda beni immobili o diritti reali immobiliari.

La L. 383/2001 aveva soppresso l’imposta sulle successioni e donazioni ma tale imposta è stata reintrodotta dalla L. 286/2006 e si applica a tutte le successioni apertesi dal 3 ottobre 2006.

La consegna dei documenti del defunto

Oltre alla redazione della dichiarazione di successione, per la quale non è necessario l’intervento di alcun professionista, salvo volontà degli eredi, devono essere eseguite le seguenti formalità:

  • la patente di guida deve essere riconsegnata alla motorizzazione civile;

  • il passaporto ed il porto d’armi devono essere consegnati alla Questura. Nel caso in cui il defunto detenesse armi, gli eredi che non intendano procedere alla vendita o alla consegna di dette armi, avranno l’onere di richiedere il nulla osta, alla Questura di riferimento, per la detenzione;

  • la carta d’identità, il certificato elettorale ed il libretto di pensione possono essere restituiti al Comune;

I contratti stipulati dal de cuius

Per quanto concerne i contratti in essere dal de cuius, si propone questa breve panoramica:

  • contratto di lavoro: nel caso in cui il de cuius fosse un lavoratore dipendente, al momento del decesso, deve esserne informato il datore di lavoro. Gli eredi avranno diritto alla liquidazione della retribuzione maturata e non percepita, dell’indennità di fine rapporto e di tutti i diritti derivanti dal contratto di lavoro. Il diritto degli eredi di richiedere tali somme si prescrive in cinque anni dal momento dell’apertura della successione;

  • nel caso in cui il de cuius fosse pensionato: deve essere informato l’Ente pensionistico erogatore della pensione. Nel caso fosse l’INPS, l’erede deve presentare, presso l’Ufficio competente, il certificato di morte, la fotocopia della carta d’identità del defunto ed (eventualmente) copia autentica del testamento;

  • nel caso in cui il de cuius fosse titolare di pensioni sulla vita: è necessario informare l’Istituto di riferimento ai fini dell’attivazione del procedimento di liquidazione previsto nelle condizioni della polizza. Si ricorda che non sono tassabili i premi di assicurazione sulla vita, quindi non devono essere inseriti nella dichiarazione di successione;

  • utenze e contratti di locazione: non vi è alcun obbligo di comunicazione: i contratti proseguono con gli eredi;

  • rapporti bancari: è necessario avvisare l’istituto di credito al fine di riconsegnare gli assegni e le carte utilizzate dal de cuius ed ottenere così la volturazione del conto a favore degli eredi. Il conto corrente, una volta dichiarato il decesso alla Banca, sarà bloccato: per ottenere lo sblocco è necessario presentare il certificato di morte e, qualora vi fosse, copia autentica del testamento. Il mutuo dovrà essere accollato dagli eredi;

  • partecipazioni societarie: la successione delle partecipazioni societarie è disciplinata, dal contratto di società, nei limiti delle disposizioni legislative;

  • veicoli iscritti al PRA: i veicoli non devono essere inseriti nella dichiarazione di successione, ma è necessario presentare modifica di intestazione al PRA presso gli sportelli ACI.

L’apertura della successione

Stabilire quali siano il tempo e il luogo della successione è fondamentale. Ecco cosa si intende per morte e qual è l’ultimo domicilio del defunto
Le successioni ereditarie

L’articolo 456 del codice civile stabilisce che “la successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto”.

Tale norma disciplina l’apertura della successione nella dimensione temporale e spaziale, fornendo delle informazioni che sono di primaria importanza sotto molteplici aspetti.

  • La rilevanza dell’apertura della successione
  • L’apertura della successione: il concetto di morte
  • L’apertura della successione: il luogo dell’ultimo domicilio del defunto
  • Eredità: i vocati e delati

La rilevanza dell’apertura della successione

Il momento di apertura della successione, ad esempio, è fondamentale per stabilire quale sia il termine prescrizionale per l’accettazione dell’eredità, in capo a chi sussista la capacità di succedere e quali siano il valore dei beni ai fini della collazione o della determinazione della quota disponibile, il Tribunale competente a conservare il registro delle successioni e il foro competente per l’actio interrogatoria e per le cause ereditarie.

A tale ultimo proposito, appare interessante evidenziare che la Suprema Corte, in diverse pronunce (tra le quali la sentenza numero 18560/2013) ha affermato che la competenza per territorio delle cause ereditarie deve essere stabilita nel luogo di apertura della successione, individuato nel luogo nel quale il de cuius aveva il centro dei propri interessi, prescindendosi dalla dimora o dalla presenza effettiva dello stesso in un certo luogo.

L’apertura della successione: il concetto di morte

Agli effetti dell’apertura della successione, il momento della morte viene individuato nel momento in cui avviene la cessazione irreversibile delle funzioni dell’encefalo (L. 29 dicembre 1993, n. 578), al fine di consentire l’espianto degli organi. La legge ha quindi aderito a quell’impostazione scientifica secondo la quale il concetto di morte deve essere inteso come la morte cerebrale. Diversamente, la legge sui trapianti (L. 02.12.1975, n. 644) prevedeva due diversi metodi di accertamento: il metodo diretto detto “elettroencefalografico” ed il metodo indiretto nominato “elettrocardiografico”.

L’apertura della successione: il luogo dell’ultimo domicilio del defunto

Per quanto riguarda, invece, il luogo dell’ultimo domicilio del defunto, lo stesso non deve essere confuso con il luogo in cui avviene il decesso: per domicilio si intende il luogo in cui la persona aveva concentrato la generalità dei suoi interessi economici, morali, sociali e familiari.

Eredità: i vocati e delati

All’apertura della successione, i soggetti che per testamento o per legge verranno alla successione sono definiti dal legislatore, in modo ampio, come “chiamati”.

All’interno della categoria dei “chiamati” alla successione devono però essere individuate due sottocategorie: i vocati e i delati.

Un soggetto è vocato alla successione quando è designato per legge o per testamento alla successione, ma non ha ancora maturato la facoltà di accettare o rinunziare. Ne sono un esempio l’erede sotto condizione sospensiva, il legittimario preterito, i rappresentanti dei nascituri, i chiamati ulteriori. Essi, sebbene non possano accettare l’eredità, sono tutelati dall’ordinamento con un’aspettativa di delazione che si concreta nei diritti di: nominare un curatore dell’eredità giacente (ex art. 528 c.c.), richiedere l’apposizione e la rimozione dei sigilli (artt. 753 e 763 c.p.c.), richiedere la formazione dell’inventario (art. 769 c.p.c.).

I delati alla successione, invece, sono i soggetti che oltre ad essere vocati alla successione hanno, di fatto, il potere di acquistare o rinunziare ai beni mediante accettazione o rinunzia dell’eredità e, infine, sono titolari dei poteri elencati nell’art. 460 c.c.: l’esercizio delle azioni possessorie, il compimento atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea, l’autorizzazione alla vendita dei beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio.

Accettazione e rinuncia all’eredità:

L’accettazione dell’eredità

Le successioni ereditarie

L’accettazione dell’eredità, i presupposti, l’accettazione espressa e tacita, i termini e la nullità dell’accettazione parziale

  • Come accettare l’eredità
  • L’accettazione espressa
  • L’accettazione tacita 
  • Termini per l’accettazione dell’eredità
  • Nullità dell’accettazione parziale

Come accettare l’eredità

L’accettazione è la modalità attraverso la quale si acquista l’eredità. L’accettazione dell’eredità può essere espressa o tacita e, all’interno della prima categoria, può avvenire puramente e semplicemente o con beneficio di inventario

Presupposto per l’acquisto dell’eredità è l’attualità della delazione (non sono delati i chiamati sotto condizione sospensiva, i chiamati in subordine, i nascituri, i sostituiti nelle sostituzioni semplici e nelle sostituzione fedecommissarie – ove ammesse).

L’accettazione espressa

L’accettazione espressa dell’eredità è una dichiarazione formale, resa in un atto pubblico innanzi ad un Pubblico Ufficiale (notaio o Cancelliere) o in una scrittura privata autenticata, a cura dell’erede. Tale dichiarazione è un actus legittimus che non tollera l’apposizione di elementi accidentali del contratto quali il termine e la condizione: il legislatore all’art. 475 c.c. ha previsto, infatti, la nullità delle accettazioni sotto condizione o a termine e le accettazioni parziali dell’eredità.

L’accettazione tacita 

L’accettazione si definisce tacita quando, in mancanza di un atto formale, il chiamato all’eredità compia uno o più atti che presuppongono la sua volontà di accettare: si tratta di fattispecie, come ad esempio la vendita di un bene ereditario, che il chiamato erede non avrebbe diritto di compiere se non volesse accettare l’eredità. 

Il legislatore disciplina dei casi tipici di accettazione tacita, individuandoli nella donazione, nella vendita e nella cessione dei diritti di successione. 

La giurisprudenza

Sul punto sono numerose le pronunce giurisprudenziali. 

La Suprema Corte ha ritenuto che, ad esempio, configuri un’accettazione tacita il pagamento di un debito ereditario con denaro proveniente dall’asse ereditario (Cassazione 27.01.2014, n. 1634). 

Parimenti, la Suprema Corte, nella sentenza 08.06.2007, n. 13384, ha disposto che si configura un’accettazione tacita dell’eredità allorquando l’erede continui – anche in contumacia – in un giudizio di merito concernenti beni del de cuius. Non configura accettazione dell’eredità la presentazione della dichiarazione di successione in quanto è un obbligo previsto dal legislatore. 

Casi particolari di accettazione tacita

Vi sono alcuni casi particolari di accettazione tacita, ovvero la rinunzia che importa accettazione: l’art. 478 dispone infatti che, nel caso in cui l’erede rinunzi ai suoi diritti ereditari dietro corrispettivo, egli sta materialmente disponendo di un suo diritto ereditario (lo sta, di fatto, alienando) quindi è come se lo avesse accettato.

Termini per l’accettazione dell’eredità

L’accettazione dell’eredità (espressa o tacita) può essere validamente effettuata dai chiamati alla successione nel termine di 10 anni dal momento dell’apertura della successione, ai sensi dell’art. 480 c.c.. Gli effetti dell’accettazione, in qualsiasi momento venga effettuata, retroagiscono nel momento in cui si è aperta la successione: il legislatore ha così previsto una fictio iuris secondo la quale l’erede si considera tale come se avesse accettato dal momento del decesso.

Nullità dell’accettazione parziale

L’eredità è considerata un’universalità di diritto, essendo qualificata come un fascio unitario di diritti e, pertanto, non può essere separata mediante accettazione parziale dell’eredità. 

L’accettazione (sia essa espressa o tacita) parziale, sottoposta a termine o a condizione, è nulla. 

Accettazione eredità con beneficio d’inventario

Le successioni ereditarie

Cos’è l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, quando è obbligatoria, quali sono gli effetti, come si compila l’inventario e quando si perde il diritto

  • Cos’è l’accettazione con beneficio d’inventario
  • Quando è obbligatoria
  • Effetti dell’accettazione con beneficio d’inventario
  • Come si fa l’accettazione con beneficio d’inventario
  • L’inventario
  • Quando si perde il diritto al beneficio d’inventario

Cos’è l’accettazione con beneficio d’inventario

Secondo l’articolo 490 del Codice Civile l’accettazione con beneficio d’inventario è un atto attraverso il quale una persona dichiara di accettare un’eredità ma di voler evitare che il suo patrimonio personale venga confuso con quello del defunto. 

La ratio

Di norma quando ci si trova ad ereditare il patrimonio dell’erede e quello del de cuius diventano un unicum per cui all’erede passano non solo i beni mobili e immobili, ma anche i crediti e le obbligazioni, perciò chi entra in possesso dell’eredità deve onorare i debiti e quando questi siano ingenti può rivelarsi tutt’altro che conveniente. A tutela dell’erede è stata dunque stabilita la norma del beneficio d’inventario che gli permette di evitare di far fronte a parte dei debiti contratti dal defunto quando era in vita.

Quando è obbligatoria

La legge prevede che l’accettazione con beneficio d’inventario sia obbligatoria in alcuni casi particolari per tutelare soggetti giuridicamente più deboli previsti negli articoli 471, 472, 473 del Codice Civile. Tali soggetti sono i minori e i minori emancipati, gli interdetti, gli inabilitati, le persone giuridiche, le fondazioni, le associazioni e anche gli enti non riconosciuti. Non sono invece obbligate al beneficio d’inventario le società commerciali.
Il fatto che questo tipo di accettazione sia obbligatoria non significa però che essa sia automatica: occorre che un responsabile compia l’atto necessario affinché l’accettazione sia valida. Quindi per i minori e gli interdetti devono essere i genitori o i tutori a compiere l’atto, dopo aver ottenuto il consenso del giudice tutelare; gli inabilitati e i minori emancipati, che giuridicamente hanno una limitata capacità di agire, possono usufruire del beneficio d’inventario con il consenso dei curatori e del giudice tutelare.
Per tutti gli altri soggetti tale tipo di accettazione è facoltativa.

Effetti dell’accettazione con beneficio d’inventario

L’accettazione con il beneficio d’inventario comporta che si ereditino tutti i crediti e i debiti del defunto e che si possa riscuotere tutti i crediti, tuttavia non si è tenuti a pagare debiti o a soddisfare legati che vadano oltre il valore del patrimonio ricevuto. 

 In questo modo si evita di ricevere un’eredità dannosa e i debiti vengono estinti solo con l’utilizzo del patrimonio del de cuius e non anche con quello dell’erede.
Bisogna notare che coloro che vantavano crediti e legati nel confronto del defunto possono agire sul patrimonio prima dell’erede stesso.

Come si fa l’accettazione con beneficio d’inventario

Per accedere all’accettazione beneficiata sono necessari alcuni requisiti fondamentali pena la nullità della stessa e il procedimento da seguire è descritto nell’articolo 490 del Codice Civile.
Innanzitutto è necessario che vi sia una dichiarazione che deve essere presentata al notaio o a un cancelliere del Tribunale competente per la zona in cui si è aperta la successione. La dichiarazione va inscritta nel Registro delle Successioni che si trova nello stesso Tribunale, nel caso invece che ci si avvalga di un notaio è il professionista che si incarica di trasmettere gli atti al Tribunale.
Entro un mese il Cancelliere deve provvedere alla trascrizione della dichiarazione presso l’Ufficio dei Beni Immobili competente e tale trascrizione consente all’erede di pagare i creditori e di soddisfare i legati.
E’ obbligatorio redigere un inventario dei beni facenti parte dell’eredità, ciò può essere fatto prima o dopo l’accettazione.

Accettazione con beneficio d’inventario in pratica

In pratica dunque si deve:
– fissare un appuntamento con il notaio o il cancelliere
– presentare il certificato di morte (ci si può anche avvalere dell’autocertificazione in caso di parentela  diretta o per il coniuge)
– certificare la residenza del defunto (certificato di residenza storico)
– presentare Codice Fiscale e carta d’identità sia dell’erede che del defunto
– possedere l’autorizzazione del giudice tutelare per i minori, gli inabilitati e gli interdetti
Sono poi necessarie una marca da bollo 14,62 e la ricevuta del versamento di 262 euro a favore del Tribunale. Qualora ci si rivolga a un notaio sarà lui che si occuperà di tali incombenze.

L’inventario

Prima o dopo aver reso la dichiarazione di accettazione beneficiata l’erede è tenuto alla compilazione dell’inventario. Si tratta di un’operazione contabile che permette di conoscere le attività e le passività che fanno parte del patrimonio ereditato e l’inventario deve essere redatto dal notaio o dal Cancelliere del Tribunale entro tre mesi dalla data in cui ha appreso di essere divenuto erede o da quando è stata aperta la successione.

Una volta redatto il documento vi sono quaranta giorni di tempo per l’erede per decidere se accettare o meno, qualora accetti egli diventa in pratica amministratore del patrimonio del defunto e si impegna ad amministrarlo nell’interesse suo e di quello dei creditori e dei legatari.
Una volta pagati i debiti e aver assolto ai legati l’erede è libero di disporre di quanto rimasto come meglio crede e non viene considerato responsabile per eventuali cifre che non siano state versate.

Se l’erede non è in possesso dei beni del defunto diventa per lui difficoltoso poter redigere un inventario, quindi la legge prevede che abbia dieci anni di tempo per rendere la dichiarazione di accettazione con il beneficio di inventario. Una volta che ha però reso la dichiarazione ha tre mesi di tempo per inventariare il patrimonio, ma può anche richiedere delle proroghe. In ogni caso una volta presentato l’inventario ci sono quaranta giorni di tempo per accettare l’eredità, se omette di farlo perde ogni diritto sull’eredità stessa.

Quando si perde il diritto al beneficio d’inventario

Il diritto di accettare un’ eredità con il beneficio di inventario si perde quando si sia provveduto alla vendita di beni facenti parte del patrimonio del de cuius senza autorizzazione o quando si siano rese dichiarazioni infedeli per quel che riguarda la redazione dell’inventario o si siano volutamente omesse alcune voci.
L’accettazione è nulla invece quando si omette di seguire in tutto in parte la procedura prevista dalla legge.

La rinuncia all’eredità 

Le successioni ereditarie

La rinuncia all’eredità, disciplinata dagli artt. 519 e ss. c.c., è l’atto con il quale i chiamati all’eredità dichiarano di non volerla accettare 

  • La dichiarazione di rinuncia all’eredità 
  • Rinuncia all’eredità: dove si fa
  • La nullità della rinuncia
  • Quando va fatta la rinuncia all’eredità
  • Effetti della rinuncia
  • A chi vanno i beni in caso di rinuncia all’eredità
  • Rinuncia all’eredità: costi
  • La disciplina del codice civile

La dichiarazione di rinuncia all’eredità 

La rinuncia all’eredità è una dichiarazione formale con la quale l’erede impedisce l’ingresso, nel suo patrimonio, dei diritti derivanti dall’eredità. 

I soggetti legittimati alla rinuncia sono i medesimi che hanno il diritto di accettare, ossia i delati all’eredità  (non sono delati i nascituri, gli eredi sotto condizione sospensiva, i chiamati ulteriori, ecc.).

Figli minorenni

Anche chi ha figli minorenni può rinunciare all’eredità. Tuttavia, come vedremo meglio più avanti, la sua rinuncia comporta il subentro dei figli nella sua quota ereditaria.

Se, quindi, la rinuncia è stata fatta per la ragione “classica” che la motiva, ovverosia la sussistenza di debiti del defunto, questi si riverseranno sui figli del rinunciante. 

Chiaramente, anche a questi ultimi &egrave data la possibilità di rinunciare, ma se si tratta di minorenni occorrerà un’apposita autorizzazione del giudice tutelare che permetterà la loro rinuncia. L’autorizzazione è data solo in presenza di necessità o utilità evidenti del minore.

Rinuncia all’eredità: dove si fa

Materialmente, la rinuncia va fatta rendendo un’apposita dichiarazione a un Notaio o al Cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione.

Forma della rinuncia

La rinuncia, a differenza dell’accettazione, non può avvenire tacitamente: la mancata accettazione del chiamato, infatti, non può qualificarsi come rinuncia. Deve poi ritenersi nulla la dichiarazione di rinunciare resa a un soggetto diverso da quelli indicati dalla legge.

Ciò premesso, l’erede che vuole eseguire la rinuncia non soggiace a particolari requisiti di forma, ma deve solo recarsi dal Notaio o dal Cancelliere e manifestare la propria volontà. Saranno questi, poi, a metterla per iscritto e a formalizzarla.

Rinuncia all’eredità modello

Spesso, il Cancelliere ha a tal fine a disposizione un apposito modello, predisposto dal Tribunale in cui opera, che l’erede deve compilare e sottoscrivere in sua presenza. In esso sono in genere indicati, oltre ai dati del rinunciante, anche i dati del defunto, compresi la data del decesso e il luogo di ultimo domicilio in vita.

Documentazione

La documentazione da produrre per la rinuncia è rappresentata, oltre che dal proprio documento di identità, dal certificato di morte del de cuius, dalla copia conforme dell’eventuale testamento e dall’autorizzazione del giudice tutelare, se il rinunciante è minorenne.

La nullità della rinuncia

Sebbene, come detto, l’erede che rinuncia all’eredità non soggiace a particolari requisiti di forma, va comunque tenuto conto che la relativa dichiarazione non deve prevedere:

  • condizioni (rinuncio a condizione che ….)
  • termini (rinuncio fino al ….)
  • limitazioni (rinuncio solo a …. ma non a ….)

Come avviene anche per l’accettazione, la legge prevede la nullità della rinuncia parziale, condizionata o a termine. 

Quando va fatta la rinuncia all’eredità

La rinuncia all’eredità può essere fatta nel termine di dieci anni dal giorno della morte del defunto (o dal giorno del passaggio in giudicato dell’eventuale sentenza che accerta lo stato di figlio, se successivo). Dieci, infatti, sono gli anni concessi dall’articolo 480 c.c. per poter accettare l’eredità e, di conseguenza, rappresentano anche il termine entro il quale va fatta la rinuncia. 

Rinuncia all’eredità in ritardo

Tuttavia, la rinuncia all’eredità effettuata in ritardo “salva” comunque l’erede dal rispondere dei debiti del de cuius, purché egli non abbia posto in essere dei comportamenti concludenti tali da far presumere un’accettazione tacita dell’eredità stessa (ad esempio, abbia utilizzato l’appartamento caduto in successione).

Sul punto risulta particolarmente interessante la sentenza n. 8053/2017 della Corte di cassazione, ove si legge che “tenuto conto che l’accettazione dell’eredità è il presupposto perché si possa rispondere dei debiti ereditari, una eventuale rinuncia, anche se tardivamente proposta, esclude che possa essere chiamato a rispondere dei debiti tributari il rinunciatario, sempre che egli non abbia posto in essere  comportamenti dai quali desumere una accettazione implicita dell’eredità (art. 476 cod. civ.)”.

Del resto, come sancito dall’articolo 521 c.c., la rinuncia ha effetto retroattivo e chi rinuncia all’eredità si considera come se non vi fosse mai stato chiamato.

Rinuncia all’eredità prima della morte

La rinuncia all’eredità, invece, non può mai essere fatta prima della morte. Chi vi provvede pone in essere un atto nullo e, come tale, non produttivo di alcun effetto.

Il diritto di rinunciare, in altre parole, sorge solo con la morte del de cuius e chi lo ha esercitato prima, ad esempio perché convinto che il patrimonio alla morte sarà costituito solo da debiti, si considererà erede puro e semplice se non reitererà la sua rinuncia dopo il decesso.

In ogni caso, si tratta di un’ipotesi remota, perché il Notaio e il Cancelliere molto difficilmente accetterebbero una rinuncia “anticipata”.

Il possesso dei beni ereditari

Oltre al termine decennale per provvedervi, chi intende rinunciare all’eredità può dover tener conto anche di un altro termine: quello di tre mesi dall’apertura della successione, richiesto per effettuare l’inventario.

Esso va rispettato, tuttavia, solo ed esclusivamente dal chiamato all’eredità che, a qualsiasi titolo, sia in possesso di beni ereditari.

Se entro tre mesi l’inventario è stato iniziato ma non completato, il tribunale può concedere una proroga di massimo altri tre mesi.

Se l’inventario non è completato neanche decorso questo ulteriore termine, il chiamato all’eredità si considera erede puro e semplice.

Decadenza

Infine, va detto che il chiamato all’eredità che abbia sottratto o nascosto beni ereditari decade dal diritto di rinunciare e si considera erede puro e semplice.

Effetti della rinuncia

Con la rinuncia all’eredità  il chiamato perde i poteri di cui era titolare ex art. 460 c.c. e viene considerato come se non fosse mai stato chiamato alla successione.

A seguito della dichiarazione di rinuncia, il rinunciante ha comunque facoltà di ritenere le donazioni a lui fatte, in vita, dal de cuius ed ha facoltà di domandare il legato, il tutto nei limiti della quota disponibile.

Revoca

Entro il termine decennale, la rinuncia può essere revocata dall’erede, con conseguente cessazione degli effetti dalla stessa prodotti.

Tuttavia, la revoca non è possibile se, nel frattempo, qualcun altro dei soggetti chiamati ha acquistato l’eredità. Essa poi, anche laddove produca effetti, lascia comunque salvi i diritti acquistati dai terzi sopra i beni dell’eredità. 

Impugnazione della rinuncia

L’ordinamento, inoltre, concede ai creditori che abbiano subito danni dalla rinuncia, la facoltà di farsi autorizzare ad accettare l’eredità rinunciata allo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari. 

A chi vanno i beni in caso di rinuncia all’eredità

Una volta effettuata la rinuncia, cosa accade alla quota rinunciata dall’erede?

In merito è necessario operare alcune distinzioni.

Eredi successivi nelle successioni legittime

Nelle successioni legittime:

  • il rinunciante ha dei discendenti: in tal caso, per rappresentazione, i discendenti potranno accettare la quota rinunciata dal proprio ascendente;
  • il rinunciante non ha discendenti (o i discendenti non voglio venire alla successione) ma ha ascendenti: il tal caso la quota si devolve agli ascendenti, identificati ai sensi dell’art. 569 c.c.;
  • il rinunciante non ha né discendenti, né ascendenti ma vi sono altri coeredi: in tal caso la quota si accrescerà  agli altri coeredi;
  • Il rinunciante non ha parenti in linea retta né coeredi: in tal caso l’eredità  si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso egli mancasse.

Eredi successivi nelle successioni testamentarie

Nelle successioni testamentarie sono possibili, invece, le seguenti ipotesi:

  • il testatore può aver disposto, del caso in cui l’erede rinunzi, mediante una sostituzione ordinaria;
  • può aver luogo, di diritto, la rappresentazione;
  • può operare l’accrescimento tra coeredi, nel caso concorrano i presupposti di cui all’art. 674 c.c. (istituzione nello stesso testamento, nell’universalità  di beni, senza determinazioni di parti o in parti uguali);
  • può operare la devoluzione agli eredi legittimi.

Rinuncia all’eredità: costi

Sia che si scelga di rivolgersi al Cancelliere, sia che si scelga di rivolgersi a un Notaio, la rinuncia all’eredità comporta dei costi.

In particolare si tratta dei seguenti:

  • 16 euro per la marca da bollo
  • 200 euro per l’imposta di registro (da pagare tramite F23)
  • onorari notarili, se si decide di rivolgersi al Notaio.

La disciplina del codice civile

Ecco gli articoli del codice civile che si occupano della rinuncia all’eredità: 

Codice civile: Capo VII – Della rinunzia all’eredità 

Art. 519. Dichiarazione di rinunzia

La rinunzia all’eredità  deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni.
La rinunzia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha effetto finché, a cura di alcuna delle parti, non siano osservate le forme indicate nel comma precedente.

Art. 520. Rinunzia condizionata, a termine o parziale

È nulla la rinunzia fatta sotto condizione o a termine o solo per parte.

Art. 521. Retroattività  della rinunzia

Chi rinunzia all’eredità  è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato.
Il rinunziante può tuttavia ritenere la donazione o domandare il legato a lui fatto sino alla concorrenza della porzione disponibile, salve le disposizioni degli articoli 551 e 552.

Art. 522. Devoluzione nelle successioni legittime

Nelle successioni legittime la parte di colui che rinunzia si accresce a coloro che avrebbero concorso col rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione e salvo il disposto dell’ultimo comma dell’articolo 571. Se il rinunziante è solo, l’eredità  si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse.

Art. 523. Devoluzione nelle successioni testamentarie

Nelle successioni testamentarie, se il testatore non ha disposto una sostituzione e se non ha luogo il diritto di rappresentazione, la parte del rinunziante si accresce ai coeredi a norma dell’articolo 674, ovvero si devolve agli eredi legittimi a norma dell’articolo 677.

Art. 524. Impugnazione della rinunzia da parte dei creditori

Se taluno rinunzia, benché senza frode, a un’eredità  con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare la eredità  in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti.
Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia.

Art. 525. Revoca della rinunzia

Fino a che il diritto di accettare l’eredità  non è prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunziato, questi possono sempre accettarla, se non è già  stata acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell’eredità .

Art. 526. Impugnazione per violenza o dolo

La rinunzia all’eredità  si può impugnare solo se è l’effetto di violenza o di dolo.
L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo.

Art. 527. Sottrazione di beni ereditari

I chiamati all’eredità , che hanno sottratto o nascosto beni spettanti all’eredità  stessa, decadono dalla facoltà  di rinunziarvi e si considerano eredi puri e semplici nonostante la loro rinunzia.