Fideiussioni

CHE COS’È UNA FIDEJUSSIONE (ART. 1936 C.C.)
Sempre più frequente sentiamo parlare di fidejussioni.
Se ne parla in Banca, se ne parla in Tribunale, se ne parla con lo Stato, con il proprio avvocato, con il proprio assicuratore o con il commercialista.
Ma cos’è in realtà la fidejussione?
La fidejussione è una garanzia prestata a fronte di una obbligazione assunta nei confronti di un terzo.
Così recita l’Art. 1936 del Codice Civile in materia di Fidejussioni:
“E’ Fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui. La Fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.”.
La Fideiussione, quindi è, una garanzia prestata da un soggetto terzo, a favore del creditore, che crea un nuovo rapporto obbligatorio accessorio all’obbligazione principale, fra lo stesso creditore ed un altro debitore che, si aggiunge con il suo patrimonio a rafforzare la garanzia del creditore. Fonte dell’obbligo del fideiussore può essere tanto la legge quanto la volontà delle parti.
Solitamente esso sorge da contratto tra le parti che può essere di varia natura o da una promessa unilaterale.
Le parti assumono in questo caso il nome di Contraente, l’obbligato principale e Beneficiario il creditore principale.
La fidejussione in particolare può essere prestata da una persona fisica o da una Società a favore di un terzo per un prestito, per un mutuo, per la concessione di un bene o di un servizio, per la buona riuscita di un opera, di un intervento, di una costruzione, di una gara di appalto e soprattutto di un pagamento.
La società Fidejussore o Fidejubente (cioè la parte che garantisce) interviene solidalmente, cioè risponde in solido per l’eventuale insuccesso o mancato raggiungimento dell’obiettivo dell’oggetto della garanzia prestata.
I FIDEJUBENTI (CHI RILASCIA UNA FIDEJUSSIONE)
In Italia, l’attività per la prestazioni di fidejussioni, cauzioni e garanzie è riservata a società e strutture iscritte in appositi elenchi, gestiti da entità governative.
Nella fattispecie:
1.Banca D’Italia
2.IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni)
La prima, Banca D’Italia, è l’organo di controllo che vigila sulle società di emanazione finanziaria e bancaria, nonché Consorzi Fidi.
La seconda, IVASS , è l’organo di controllo che vigila su società di Assicurazione.
I rispettivi Albi ed Elenchi dei soggetti autorizzati al rilascio di fidejussioni, cauzioni e garanzie sono disponibili nei rispettivi siti:
1.www.bancaditalia.it Vigilanza
2.www.ivass.it Albo Imprese
Le fidejussioni e cauzioni sono rilasciate da Banche o da Intermediari Finanziari, mentre le garanzie sono emesse da Consorzi Fidi a favore delle Banche o Finanziarie e destinate a facilitare e agevolare l’accesso al credito dei propri soci.
Le Leggi in materia di fidejussioni in ambito Banca D’Italia:
A.Legge 385/93 T.U.B. Testo Unico Bancario
B.Legge 326/03 ex art. 13 Consorzi Fidi
C.D.Lgs. 29/2009
D.D.Lgs. 141/2010
E.D.Lgs. 169/2012
Le società fidejubenti, operano attraverso Leggi dello Stato italiano e con autorizzazioni rilasciate dalla Banca D’Italia o IVASS ed aventi determinate caratteristiche riferite al:
1.Capitale sociale
2.Patrimonio netto
3.Volume di affari.
Nella fattispecie gli Intermediari Finanziari vengono iscritti e pubblicati in appositi elenchi (ex art. 106 e ex art. 107 del T.U.B. Lgs. 385/93) tenuti dalla Banca D’Italia.
Gli elenchi, sono visibili, tramite consultazione Internet, nel sito principale della Banca D’Italia,www.bancaditalia.it cliccando su Vigilanza, Albi ed Elenchi Vigilanza, Intermediari Finanziari ed inserendo la ragione sociale o il numero dell’iscrizione dell’Intermediario ricercato.
Seguendo lo stesso tragitto alla voce Albi ed Elenchi Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB e altri operatori, troverete tutti gli iscritti nell’Elenco Generale (106). Questi sono gli operatori nel settore finanziario.
Le società di Assicurazione sono visibili nel sito dell’IVASS www.ivass.it alla voce Albo Imprese.

Intermediari Finanziari ex art. 106
Intermediari Finanziari iscritti nell’Elenco Generale di cui ex art. 106 del T.U.B. Lgs. 385/93.
Secondo quanto stabilito dall’art. 106 della Legge 385/93 tutte le società per svolgere l’esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi devono essere iscritte in un apposito Elenco tenuto dall’UIC (Ufficio Italiano dei Cambi, soppresso in data 31/12/2007 e ruolo attualmente assorbito dalla Banca D’Italia).
L’iscrizione a suddetto elenco comporta una serie di caratteristiche.

Intermediari Finanziari ex art. 107
Intermediari Finanziari iscritti nell’Elenco Speciale di cui ex art. 107 del T.U.B. Lgs. 385/93.
Sono Intermediari Finanziari, già presenti nell’elenco generale di cui all’art. 106, che vengono iscritti in un elenco denominato “Elenco Speciale” tenuto sempre da Banca D’Italia e, in possesso di requisiti, determinati da criteri oggettivi, riferibili all’attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio. Sono soggetti vigilati da Banca D’Italia.

Banche ed Istituti di Credito
Sono società o altre forme societarie, che svolgono attività bancaria ed emettono Fidejussioni e Garanzie a favore di terzi in base a dei criteri di valutazione riferiti alle condizioni finanziarie, patrimoniali e reddituali dei loro Clienti. Solitamente le banche ed istituti di credito non esaminano il rilascio di fidejussioni a soggetti non loro clienti.

Assicurazioni
Società di Assicurazione iscritte nell’elenco previsto dall’IVASS Sono società o altre forme societarie, che svolgono attività assicurativa ed emettono Fidejussioni e Garanzie a favore di terzi in base a dei criteri di valutazione riferiti alle condizioni finanziarie, patrimoniali e reddituali dei loro Clienti. Solitamente le società di assicurazione non esaminano il rilascio di fidejussioni a soggetti non loro clienti.

Consorzi FIDI
Consorzi Fidi iscritti nell’Elenco di cui ex art. 155 comma 4 del T.U.B. Lgs. 385/93.
Con l’introduzione dell’art. 13 della Legge 326 del 24 Novembre 2003, vengono inserite le nuove regole che disciplinano l’attività dei Consorzi Fidi.
I Consorzio Fidi sono strutture mutualistiche e cooperativistiche, in varie forme societarie, che svolgono come attività, in via esclusiva, di “Garanzia Collettiva dei Fidi”.
Essi sono finalizzati a favorire finanziamenti ai loro soci da parte delle banche ed altri operatori nel settore finanziario.
La norma che cambia. Con l’introduzione del D. Lgs. 141/2010 gli Intermediari Finanziari iscritti negli artt. 106 e 107 del T.U.B. D. Lgs. 385/93, subiscono un radicale cambiamento.

Avviso dell’11 Ottobre 2010 tratto da Sito delle Banca D’Italia

Decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141
Il 4 settembre 2010 è stato pubblicato il Decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141, attuativo della Direttiva comunitaria n. 48/2008, che riforma la disciplina del credito al consumo.
Il decreto contiene una profonda rivisitazione della normativa relativa agli intermediari finanziari e agli altri operatori del settore finanziario i cui effetti si manifesteranno gradualmente secondo i termini e le modalità dettate dalle disposizioni transitorie. Le informazioni presenti su questo sito verranno via via aggiornate per tenere conto dei diversi contenuti della riforma, che necessiterà tra l’altro dell’emanazione di molteplici norme secondarie. Di seguito sono illustrati i principali effetti del provvedimento, distinti per tipologia di operatore.

Intermediari finanziari ex art. 106
Il decreto prevede l’istituzione di un albo unico degli intermediari finanziari che esercitano nei confronti del pubblico l’attività di concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma e ne affida la tenuta alla Banca d’Italia. Gli intermediari finanziari che, alla data di entrata in vigore delle norme, risultino iscritti nell’elenco generale di cui all’articolo 106 o nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono continuare a operare per un periodo di 12 mesi successivi al completamento degli adempimenti richiesti per l’attuazione della riforma (cfr. art. 10 del D.lgs. 141/2010).

Intermediari finanziari ex art. 113
Ai sensi dell’art. 10, comma 7 del decreto, è abrogato l’elenco previsto dall’art. 113 del TUB e sono cancellati i soggetti ivi iscritti. Gli interventi tecnici necessari alla rimozione di tale elenco dal sito sono in corso.

Confidi (ex art. 155 comma 4)
Il decreto prevede l’istituzione di un nuovo elenco dei confidi, anche di secondo grado, che esercitano in via esclusiva l’attività di garanzia collettiva dei fidi, tenuto da un apposito Organismo. I confidi che, alla data di entrata in vigore delle norme, risultino iscritti nella apposita sezione di cui all’articolo 155, comma 4, del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono continuare a operare per un periodo di 12 mesi successivi al completamento degli adempimenti richiesti per l’attuazione della riforma (cfr. art. 10 del D.Lgs. 141/2010)