Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950 n. 895 (Gazzetta Ufficiale n. 268 del 22 novembre 1950).
Regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950 n. 180.
TITOLO I
DEL SEQUESTRO, DEL PIGNORAMENTO E DELLA CESSIONE DEGLI STIPENDI, SALARI E DELLE PENSIONI.
Art. 1
Casi d’inapplicabilità.
Le disposizioni concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, dei salari e delle pensioni e di altri emolumenti, contenuto nel testo unico di leggi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, non si applicano alle somme che dallo Stato e dagli altri enti od imprese pubbliche siano dovute in compenso per prestazioni eseguite in base a rapporti che non implicano un vincolo di dipendenza.
Art. 2
Notificazione di atti.
Fermo restando per i sequestri e i pignoramenti la notificazione presso il Ministero del tesoro, Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato in persona dell’ispettore capo dell’ufficio o presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato in persona del direttore generale, così come stabilito dall’art. 3 del testo unico di leggi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, per la notificazione di qualsiasi atto o provvedimento processuale si osservano le norme stabilite dal Codice di procedura civile e dalle disposizioni di legge sull’ordinamento dell’Avvocatura generale dello Stato e sulla rappresentanza e difesa in giudizio delle Amministrazioni dello Stato.
Quando la prossimità del pagamento della somma formante oggetto del sequestro o del pignoramento faccia prevedere che l’ufficiale incaricato di tale pagamento possa non ricevere tempestivamente le istruzioni dalla competente Amministrazione, il creditore deve notificare copia degli atti anche al detto ufficiale.
Questi sospenderà precauzionalmente il pagamento dandone comunicazione all’Amministrazione interessata, dalla quale attenderà le istruzioni.
Art. 3
Norme riguardanti gli atti di sequestro o di pignoramento.
Gli atti di sequestro o di pignoramento devono indicare l’emolumento che si vuol colpire.
Non si possono colpire con un solo atto emolumenti dovuti da amministrazioni diverse.
Art. 4
Calcolo delle quote sequestrabili o pignorabili.
Le quote sequestrabili o pignorabili sono calcolate sull’emolumento al netto delle ritenute dovute per imposte, per il trattamento di quiescenza e per gli altri titoli previsti da norme di legge, comprese le ritenute per il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.
Per gli impiegati retribuiti ad aggio, il calcolo è fatto sulla media dei proventi netti percepiti negli ultimi tre anni anteriori a quello del sequestro e del pignoramento.
Art. 5
Compiti dell’Ispettorato generale per gli atti di sequestro o pignoramento.
Il capo dell’Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, ricevuti gli atti di cui all’art. 3 del testo unico, li trasmette ai competenti Ministeri o uffici centrali dell’Amministrazione indicate negli articoli 9 e 10 del testo medesimo, dando ad essi le opportune istruzioni per la sospensione o meno dei pagamenti, per il giudizio e per la esecuzione delle sentenze, dei provvedimenti e degli atti cui la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva.
Degli atti stessi deve essere data notizia alla Corte dei conti.